Statuto PDF Stampa E-mail
Art. 1 – DENOMINAZIONE
Si è costituita, ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, la Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica, di seguito denominata Società.
Art. 2 – SEDE
La sede della società è fissata presso l’istituto di Statistica Medica e Biometria – Università degli Studi di Milano, in Milano, via Venezian n.1. In occasione di successive nuove nomine del Presidente e del Consiglio Direttivo l’assemblea dei soci potrà con la stessa deliberazione di nomina modificare tale sede per trasferirla presso la sede della istituzione cui appartiene il nuovo Presidente.
Art. 3 – SCOPI E FINALITÀ

La società ha i seguenti scopi:

  1. promuovere ricerche nell’ambito della Statistica Medica e Statistica Sanitaria e delle discipline a queste afferenti (Biometria, Epidemiologia, Metodologia Epidemiologica Clinica, Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari);
  2. fornire agli operatori nell’area sanitaria un’ampia e rapida informazione sui progressi realizzati nei campi suddetti mediante l’organizzazione di Congressi, Seminari, Simposi e Tavole Rotonde;
  3. contribuire alla formazione di giovani studiosi mediante corsi specifici, premi e borse di studio;
  4. promuovere contatti con studiosi e istituzioni nazionali ed internazionali operanti nei campi succitati;
  5. organizzare un Congresso Nazionale con cadenza biennale;
Art. 4 – SOCI ORDINARI E QUOTA SOCIALE

Possono essere soci le persone fisiche che svolgono attività o che abbiano interessi di studio rientranti nell’ambito delle discipline di cui all’articolo 3 e discipline affini. Il numero dei soci è illimitato. Il nuovo socio è ammesso per delibera del Consiglio direttivo, a maggioranza dei presenti, su domanda sottoscritta dal richiedente e da due soci proponenti, accompagnata da un curriculum vitae. I soci dovranno concorrere alle spese della società mediante il versamento di una quota annua fissata dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Il socio che intende dimettersi dovrà dare comunicazione mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente che ne informa il Consiglio Direttivo, in difetto la sua adesione alla società si riterrà rinnovata per l’anno successivo. Il socio non in regola con il versamento della quota annuale perde il diritto di voto e decade, qualora non provveda alla regolarizzazione della sua posizione, entro i termini fissati dal Regolamento.

L’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo procede, secondo le modalità previste dal Regolamento, alla radiazione del socio il cui comportamento professionale, etico e deontologico configuri una colpa grave.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

Art. 5 – SOCI ADERENTI – AMMISSIONE, DIRITTI, QUOTA SOCIALE

Possono aderire alla società, con richiesta scritta, indirizzata al Presidente, Istituti, Società, Enti ed ogni altra persona giuridica interessata agli scopi della società.

L’accettazione di tale richiesta è deliberata dal consiglio direttivo.

Per il periodo di adesione il socio aderente versa un contributo annuale, il cui ammontare minimo è fissato dal Consiglio Direttivo, partecipa alle attività scientifiche della società, può ricevere le pubblicazioni alle condizioni fissate per i soci ordinari e può designare a rappresentarlo nelle assemblee un proprio delegato con diritto di voto.

Art. 6 – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

La società non ha fini di lucro e provvede agli scopi istituzionali mediante:

  1. le quote associative;
  2. contributi di enti e società pubbliche o private;
  3. donazioni, oblazioni e lasciti;
  4. altri contributi provenienti da iniziative della società stessa.

L’anno sociale coincide con l’anno solare.

Art. 7 – ORGANI DELLA SOCIETA

Sono organi della società l’assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le attività della società sono regolate oltre che dal presente statuto, dal Regolamento.

Il Regolamento è uno strumento operativo adottato dal Consiglio Direttivo ed ha lo scopo di definire condotte procedure riguardanti l’organizzazione interna della società o le sue iniziative esterne.

Art. 8 – ASSEMBLEA: COMPITI

Spetta all’assemblea:

  1. discutere la relazione annuale del Presidente sull’attività svolta dalla società;
  2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo della società;
  3. eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo, secondo modalità previste dal regolamento;
  4. discutere ed approvare le modifiche allo statuto proposte ai soci dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE

L’assemblea generale dei soci dovrà essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di intervenire ad essa con voto deliberativo soltanto i soci in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea è presieduta dal Presidente della società o, in assenza di questi, dal Presidente eletto. L’assemblea è da ritenersi valida in prima convocazione se risulta presente almeno la metà dei soci, oppure in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’assemblea si riunisce di regola una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci. Essa è convocata mediante lettera spedita almeno un mese prima della data della riunione e recante l’indicazione dell’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente in carica, dal Presidente Eletto e da sei Consiglieri eletti tra i soci ordinari. Possono partecipare all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo i soci in regola con il pagamento della quota sociale, che risultino iscritti da almeno un anno. Ogni due anni avvengono le elezioni per il rinnovo parziale (tre membri) del Consiglio Direttivo e per la designazione del Presidente eletto. Ogni socio ha diritto di esprimere una sola preferenza per ciascuna carica sociale. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla società; in caso di ulteriore parità, il più anziano.

I componenti del Consiglio rimangono in carica per quattro anni e non possono essere eletti consecutivamente.

Nella sua prima riunione post-elettorale, il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo presiede al funzionamento scientifico ed amministrativo della società in conformità alle indicazioni dell’assemblea; cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea; decide sui provvedimenti ad esso sottoposti dal Presidente o dai suoi membri, nomina i soci ordinari ed i soci aderenti; propone all’assemblea, attraverso il Presidente, il Regolamento e le sue varizioni, nonché le modifiche dello statuto; esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l’amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente in carica.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente eletto.

Le adunanze verranno convocate con invito scritto di almeno cinque giorni e, in caso di urgenza a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviata almeno un giorno prima.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato se la sua convocazione è proposta da almeno tre dei suoi membri.

In caso di vacanza definitiva di una carica di Consigliere subentra il primo dei non eletti che dura in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito; tale peiodo non è, però, computabile ai fini della non rieleggibilità.

Art. 11 - PRESIDENTE: COMPITI
Il nuovo eletto alla Presidenza della società assume, per due anni, la figura del Presidente eletto e per i successivi due anni quella di Presidente in carica e non può essere rieletto consecutivamente. Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, convoca e presiede l’assemblea dei soci, riunisce il Consiglio Direttivo, cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese dall’assemblea. La firma e la rappresentanza della società davanti a terzi in giudizio spetta al Presidente.
Art. 12 – PRESIDENTE ELETTO, SEGRETARIO, TESORIERE – COMPITI

Il Presidente eletto subentra al Presidente in carica alla scadenza dei due anni del suo mandato. Il Presidente eletto sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in carica in caso di sua temporanea indisponibilità e, se l’impedimento è definitivo, fino alla prima assemblea che dovrà eleggere il nuovo Presidente eletto.

Il Segretario pone in esecuzione i provvedimenti del Consiglio Direttivo, procede alla stesura dei verbali che firma insieme al Presidente e collabora con questi per tutto quanto concerne il funzionamento della società. Organizza l’invio degli avvisi di convocazione delle adunanze dell’assemblea ai soci e degli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo ai consiglieri, provvede alla preparazione dei moduli per le votazioni ed all’invio delle pubblicazioni ai soci che ne hanno diritto. Cura la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco dei soci, nonché l’organizzazione delle manifestazioni di carattere generale, redige il verbale delle assemblee che firma insieme al Presidente. In alcuni di tali adempimenti può essere affiancato da altri componenti del Consiglio.

Il tesoriere ha responsabilità contabile della società ed è delegato dal Consiglio Direttivo alla tenuta dei registri contabili, alla predisposizione del conto economico ed a tenere rapporto con il Collegio dei Revisori dei Conti. Tiene a disposizione dei soci, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea ordinaria, il bilancio e la relazione dei Revisori dei Conti. Provvede alle operazioni attive e passive della società in conformità alla istruzione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – PATRIMONIO
Il patrimonio della società è costituito da beni mobili e di immobili acquistati con i fondi della società od acquisiti per donazione od eredità.
Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’assemblea dei soci nomina tre Revisori dei Conti, di cui uno Presidente, anche non componenti della società, che non siano componenti del Consiglio Direttivo.
Ai Revisori dei Conti è demandato il compito di controllare periodicamente la corretta tenuta dei libri contabili della società e di presentare una apposita relazione sulla corretta formulazione del bilancio di esercizio all’assemblea dei soci.
Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni.

Art. 15 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Gli emendamenti al presente statuto devono essere proposti per iscritto da almeno un quinto dei soci o dal Consiglio direttivo. L’approvazione di un emendamento richiede in prima convocazione dell’Assemblea il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ovvero, in seconda convocazione, la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei votanti.
Art. 16 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

La decisione dello scioglimento della società deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, convocata con almeno quaranta giorni di preavviso e con specifico ed esclusivo ordine del giorno.

In caso di scioglimento, si formerà un Collegio di liquidazione composto da tre soci che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio restante della società ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo le delibere dell’assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – ELEGGIBILITA’ CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali possono essere ricoperte solo da soci ordinari, non residenti all’estero, e ciascuna di esse è incompatibile con ogni altra.
I titolari dei mandati scaduti restano in carica per l’ordinaria amministrazione e non possono essere immediatamente rieletti.
I soci che fanno parte degli organi della società non possono essere retribuiti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Comitato Promotore, presieduto dal suo membro più anziano, ha i seguenti compiti: a) diffondere la notizia della costituzione della Società e promuovere le richieste di iscrizione alla stessa; b) deliberare sull’ammissione dei richiedenti alla Società; c) convocare la prima assemblea generale dei soci stabilendone la data, il luogo e l’ordine del giorno.

La prima assemblea generale dei soci procederà all’elezione del Presidente e dei membri del Comitato Direttivo. In quell’occasione il Comitato Promotore, ad eccezione del suo Presidente, avendo esaurito i propri compiti istituzionali potrà considerarsi sciolto. Il Presidente del Comitato Promotore assumerà il ruolo di Presidente in carica.

Tra i sei membri del Comitato Direttivo eletti in occasione della prima assemblea generale dei soci, i tre che riceveranno un maggior numero di preferenze avranno un regolare mandato di quattro anni, mentre gli altri tre rimarranno in carica per due anni. A parità di preferenze verrà privilegiato il membro più anziano.

Milano, 19 Gennaio 2000
Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Ottobre 2008 11:31